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STATUTO dell'Associazione ARCI
Approvato al Congresso Nazionale di Cervia del 23/26 febbraio 2006 STATUTO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ARCI, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
PREMESSA
Siamo
un'Associazione di Promozione Sociale che riconosce le sue radici nella
storia del mutualismo e del solidarismo italiano e rappresenta la
continuità storica e politica con l'Arci delle origini (oggi
Federazione ARCI) fondata a Firenze il 26 maggio 1957.
L'associazione
afferma tutto ciò come valore fondante, e conferendo maggiore evidenza
all'acronimo storico, trasforma la propria denominazione da "ARCI Nuova
Associazione" in "Associazione ARCI".
L'Associazione ARCI si
riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro
il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella
Costituzione repubblicana.
L'Associazione ARCI si richiama, inoltre,
alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed alla Convenzione dei
Diritti del Fanciullo dell'Onu ed opera in contesti locali, nazionali e
internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla
costruzione dell'Europa delle cittadine e dei cittadini.
TITOLO I - definizione e finalità
Art.1
L'Associazione
ARCI (da qui in poi nominata "ARCI" nel presente testo) è
un'associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della
L.383/2000, autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del
sistema di terzo settore italiano e internazionale, che si configura
come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva
che promuove cultura, socialità e solidarietà.
L'ARCI sostiene e
tutela l'autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale
di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità.
L'Associazione
sostiene l'idea di uno stato sociale che sappia valorizzare la
partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come
condivisione delle responsabilità, il ruolo dell'associazionismo di
promozione sociale e del terzo settore.
L'ARCI, in quanto forma di
autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma
soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo
agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
L'Associazione
non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione
anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Art. 2
L'
ARCI è impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima
libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e
garantita.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio
patrimonio associativo sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo
senso, l'Associazione è impegnata per la piu' ampia affermazione dei
valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie
associazioni affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo, anche
a livello internazionale.
L'ARCI riconosce pari dignità ed autonomia
economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti
regolarmente costituite su scala regionale, territoriale e locale in
pieno spirito federale.
Art. 3
Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione:
a)
la crescita del benessere delle persone attraverso attività di
promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme
artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e
la fruizione culturale;
b) la promozione del volontariato inteso
come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di
cittadinanza, e come strumento e pratica di costruzione e rafforzamento
delle relazioni e della politica associativa di cooperazione
internazionale.
c) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
d)
la promozione e la pratica delle forme di servizio civile nazionale e
regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalle
legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella
europea e l'azione politica per la riduzione delle spese militari
e)
la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi
giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
f) la
tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento
della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare
sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni
spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
g) l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
h) l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
i)
la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti,
delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della
tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di
orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la
progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto
del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione.
l'Associazione individua nella filosofia della riduzione del danno il
metodo di intervento più adatto ad affrontare situazioni di disagio ed
emarginazione.
j) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta
all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al
disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
k) la promozione di una
società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e
nell'intercultura una risorsa per la comunità;
l) l'impegno per
l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca
della soluzione non violenta dei conflitti;
m) l'affermazione della
cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità
organizzate e agli abusi di potere; l'impegno per un movimento di
cittadinanza mondiale per l'affermazione della giustizia sociale
fra i nord e i sud del mondo e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo;
la
costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali per
l'affermazione di una società globale dei diritti dei popoli,
attraverso:
- la realizzazione di programmi di
mobilità, formazione in Italia e all'estero e scambio internazionale,
in particolare per le giovani generazioni;
- iniziative e progetti di cooperazione internazionale e decentrata;
- campagne e progetti di educazione allo sviluppo.
n)
la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di
crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
o) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
p)
l'impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile
che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un
architrave del proprio modello di sviluppo;
q) l'impegno per la
difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza
esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle
pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di
attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
r)
la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico,
della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
s) la
promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e
arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui
vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi
internazionali e di turismo consapevole.
In generale tutti i campi
in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e
tutti quelli in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di
ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di
discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed
esclusione sociale, sono settori di intervento della Associazione.
Sono inoltre attività di rilievo dell'Associazione:
t)
l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire
l'autorganizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo
verso gli enti e le istituzioni;
u) la salvaguardia, la
valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico,
culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
v) la
promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che
rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione
di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio
w)
gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla
legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche
sociali;
x) la comunicazione, l'informazione, l'editoria,
l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove
tecnologie e la comunicazione telematica;
y) le attività educative e formative anche a carattere professionale;
z)
le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte
al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e
grado;
aa) le attività di promozione ed espressione culturale, di
spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile,
organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e
scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti;
bb)
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione
diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e
case per ferie, il tutto riservato ai propri soci ai sensi della
vigente Legge quadro nazionale sul turismo;
cc) la promozione
dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali
legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione
come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo.
TITOLO II - la forma associativa
Art. 4
Possono
aderire all' ARCI associazioni e cittadini che si riconoscono ed
accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni; sono
condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione e
l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria
tessera sociale.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha
carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal
successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino
tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente
limitativi di diritti o a termine.
L'adesione di una associazione
aderente è deliberata dall'assemblea dei soci della associazione
medesima; l'accettazione è deliberata dall'organismo dirigente del
Comitato Territoriale.
Art. 5
Le associazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica
dell'ARCI.
La loro adesione é subordinata all'esistenza nel proprio statuto di
quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico
che giuridico dell'ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi
di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza
amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli
associati.
Le associazioni aderenti sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell'Associazione.
Art. 6
Gli associati hanno diritto a:
concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
approvare
il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il
bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'Associazione;
eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.
Gli associati sono tenuti a:
- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione.
La
quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante
a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in
alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in
nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art. 7
Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:
- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;
- per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
- per
rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da
parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
TITOLO III - il sistema istituzionale
Art. 8
L'ARCI
promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri
all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità
che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel
quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un
associazionismo nazionale.
Art. 9
Il sistema
associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle
associazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si
articola nei seguenti livelli:
- territoriali;
- regionali;
- nazionale.
Art. 10
Il
Comitato Territoriale, di norma provinciale, è il principale livello
del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa
dell'associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo,
dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la
costituzione di nuove basi associative.
Rappresenta l'associazione
nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e
politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
In virtù delle
funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità
di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi; in
particolare, per quanto riguarda le associazioni aderenti, il comitato
territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta
gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi
violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di
comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione da parte
di una associazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito
di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al
Presidente di detta associazione la convocazione di una assemblea
straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle
condizioni suddette, il Presidente del comitato territoriale può
procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone
informazione al Collegio dei garanti e al livello organizzativo
sovraordinato.
Le attività promosse da un Comitato di norma si
svolgono nel territorio di sua giurisdizione. La possibilità di operare
in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati
competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di
verificare che a questo comportamento si conformino anche le
associazioni aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali soggetti
da esso partecipati.
Agli eventuali aspiranti soci che intendano
associarsi direttamente presso il Comitato partecipando a attività,
iniziative, campagne, etc, deve essere garantito, con forme e procedure
adeguate, l'accesso alla partecipazione e ai diritti democratici che
sono patrimonio di tutti gli associati, in accordo con i principi
istituzionali dell'Associazione e in armonia con la legislazione
vigente. La regolamentazione di tali forme e procedure è demandata ai
singoli Comitati sulla base delle loro peculiari caratteristiche e
specificità.
Art. 11
Il Comitato Regionale coordina
l'iniziativa associativa dei Comitati Territoriali, promuove
l'iniziativa dell'Associazione sul territorio regionale nonchè il suo
sviluppo, anche favorendo la costituzione di nuovi Comitati
Territoriali.
E' strumento di costante relazione e raccordo tra i
territori e il livello nazionale; garantisce e organizza la
partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.
Sviluppa
i rapporti con l'Ente Regione e rappresenta l'Associazione nei
confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale,
definisce gli ambiti geografici di competenza dei comitati territoriali.
Ha
il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi
statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei
comitati territoriali. Ha la facoltà di verificare e controllare la
costituzione e il funzionamento democratico dei comitati territoriali e
la loro corretta gestione.
In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.
I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati a Comitati Regionali.
Art. 12
Gli
organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse specifiche
funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il
governo dell'associazione nella sua dimensione nazionale.
Attraverso
la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati
strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento
dell'Associazione nel territorio, riferendosi ad un principio di
sussidiarietà, a partire dalla valorizzazione del livello regionale.
Competenze
e responsabilità nazionali possono essere delegate al territorio, in
accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, con gli eventuali
supporti economici ed organizzativi.
Gli organismi di direzione
nazionale rappresentano l'ARCI nei confronti delle istituzioni e delle
organizzazioni politiche e sociali nazionali.
Art. 13
I
Comitati Territoriali e Regionali, pur configurandosi come livelli di
coordinamento dell'Associazione nazionale, devono essere dotati di atto
costitutivo (o altro atto sostitutivo) e di statuto autonomi. Tali
statuti devono recepire le previsioni statutarie espresse dallo Statuto
Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez .A, art.28, e
devono essere inviati al Collegio dei Garanti nazionale, il quale
esprime parere di legittimità e congruità statutarie.
Titolo IV - Organismi nazionali
Art. 14
Sono organismi di direzione nazionale:
il Congresso Nazionale;
il Consiglio Nazionale;
il Presidente Nazionale;
la Presidenza Nazionale
E' organismo consultivo nazionale il coordinamento dei presidenti regionali.
Art. 15
Il
Congresso Nazionale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme
stabilite dal Consiglio Nazionale e in base a criteri di
proporzionalità e rappresentanza territoriale; esso ha il compito di:
discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
eleggere il Consiglio Nazionale;
eleggere il Presidente Nazionale;
fissare i criteri di composizione del Consiglio Nazionale
Il
Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal
caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della
maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o dai Consigli
Direttivi di Comitati Territoriali o Regionali che rappresentino almeno
un terzo dei soci nazionali; in ogni caso è il Consiglio Nazionale a
stabilirne le norme di svolgimento.
Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 16
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro.
E'
eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in
quella sede, e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza
territoriale.
Esso ha il compito di:
-
applicare le decisioni congressuali;
-
discutere e approvare il programma annuale di attività;
-
discutere
ed approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue
variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario;
-
promuovere
lo sviluppo dell'associazione nelle aree deboli, anche attraverso
l'utilizzo di appositi fondi di bilancio, che è tenuto a costituire e a
mantenere operante.
- discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale annuale;
- convocare periodicamente l'Assemblea Nazionale dei Circoli su specifiche tematiche
- convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati Regionali;
- deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di strutture regionali e territoriali;
- su proposta del Presidente Nazionale, elegge la Presidenza Nazionale;
-
su proposta della Presidenza Nazionale istituisce i coordinamenti tematici e ne definisce i criteri di composizione.
Il
Consiglio Nazionale può cooptare nuovi componenti nella misura non
superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di
dimissionari o decaduti.
Nessun Comitato può detenere nel Consiglio Nazionale una rappresentanza superiore al 25%.
Nel
caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei
Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le
proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio
Nazionale è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria,
ad ulteriore surroga; fermi restando i criteri di nomina di cui agli
artt. 29 e 30.
Al Consiglio Nazionale è altresì conferita la facoltà
di intervenire sugli opportuni articoli statutari per il recepimento di
obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme e disposizioni di
legge.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno;
può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei
componenti.
Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza
assoluta dei suoi componenti il Presidente Nazionale. In questo caso il
Consiglio Nazionale convoca il Congresso Straordinario che dovrà
svolgersi entro tre mesi dall'atto di sfiducia con all'ordine del
giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti. In caso di
dimissioni del Presidente Nazionale il Consiglio Nazionale convocherà
il Congresso Straordinario secondo le modalità previste dall'art. 15.
In
ambedue i casi i poteri di ordinaria amministrazione e la legale
rappresentanza sono conferiti al componente anagraficamente più anziano
della Presidenza, che provvederà, entro e non oltre trenta giorni, alla
convocazione del Consiglio Nazionale per nominare un legale
rappresentante pro-tempore.
Art. 17
Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso secondo criteri stabiliti in quella sede.
Il
Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e
ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.
Convoca e
presiede il Consiglio Nazionale; convoca e presiede la Presidenza
Nazionale che è eletta dal Consiglio su sua proposta;
Convoca e presiede il Coordinamento dei Presidenti Regionali.
Al
Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale
dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
Il Presidente non può svolgere la sua funzione per più di due mandati congressuali consecutivi.
In
caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di
ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al
componente anagraficamente più anziano della Presidenza, che
provvederà, entro e non oltre trenta giorni, alla convocazione del
Consiglio Nazionale per nominare un legale rappresentante pro-tempore.
Art. 18
La Presidenza Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale dell'Associazione.
Assicura
il governo dell'Associazione, coadiuvando il Presidente nella gestione
politica e organizzativa anche attraverso la costituzione di
dipartimenti e/o uffici, come pure attraverso l'attribuzione di deleghe
e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha
competenza di verifica e valutazione dei medesimi.
Presenta al
Consiglio nazionale la proposta di documento economico di previsione e
il rendiconto economico finanziario, con una relazione illustrativa.
Propone al Consiglio Nazionale i coordinamenti tematici e i criteri per la loro composizione.
La
Presidenza è convocata dal Presidente secondo un calendario definito al
suo interno e con ordini del giorno di norma definiti nella riunione
precedente per la successiva.
Alla Presidenza sono inoltre
attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della Associazione, in particolare di:
- obbligare cambiariamente l'Associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.
La
Presidenza informerà degli atti più rilevanti il Consiglio nazionale
alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione
del Consiglio Nazionale per:
- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
La Presidenza può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.
Art. 19
Il
coordinamento dei Presidenti Regionali è un organismo con funzione
consultiva, costituito al fine di promuovere, in relazione con la
presidenza, la programmazione condivisa delle politiche nazionali e il
raccordo funzionale con il territorio.
E' composto dai presidenti
regionali ed è convocato e presieduto dal Presidente nazionale
dell'associazione; è inoltre convocato su richiesta di almeno un quarto
dei presidenti regionali. Ogni presidente regionale può delegare di
volta in volta a rappresentarlo un altro dirigente del suo comitato.
Il
coordinamento deve essere convocato in ogni caso nella fase di
elaborazione del documento di previsione economico e programmatico e
della campagna di tesseramento.
TITOLO V - la democrazia e la partecipazione
A) I principi generali
Art.20
I
principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa
dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro
diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici
di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
L'ARCI
adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o
comitati abbiano in un organismo una rappresentanza corrispondente alla
maggioranza assoluta del medesimo
In armonia con i princìpi esposti
nel precedente art. 23, la convocazione degli organismi deve avvenire
sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia
partecipazione dei componenti, e che verranno più precisamente definiti
nel previsto Regolamento.
Di norma le decisioni degli organismi
dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta
una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti
effettivamente in carica nei casi di:
approvazione dei bilanci e loro variazioni;
elezione degli organismi dirigenti;
approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
adozione di provvedimenti di commissariamento;
approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le
delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare
rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai
componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione
al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a
disposizione degli aventi diritto per la consultazione.
Art. 21
L'elezione
di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a
scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli
aventi diritto.
Art. 22
Ogni organismo di direzione
nazionale deve provvedere entro 4 mesi dall'insediamento, pena la sua
decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le
modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo ed in
particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.
Art. 23
In
caso di gravi violazioni delle norme statutarie commesse da un
organismo dirigente territoriale o regionale, il Presidente nazionale,
su proposta del collegio nazionale dei garanti, e solo in presenza dei
requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza
immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con
il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo
possibile le condizioni di normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Nazionale convocato
Art. 24
Al
fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione
degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il
70% dei componenti.
Art.25
Per favorire
l'avvicendamento delle responsabilità, in un'ottica di una costante
crescita del gruppo dirigente, si adotta il principio di non
rieleggibilità per più di due mandati consecutivi per la carica di
Presidente di Comitato Regionale.
B) Forme e strumenti della partecipazione
Art. 26
L'associazione,
al fine di garantire e valorizzare la più ampia partecipazione
possibile del territorio ai percorsi di definizione e attuazione del
programma di lavoro, costituisce coordinamenti tematici anche a
carattere permanente, e promuove reti e gruppi di lavoro.
Art. 27
I
coordinamenti tematici sono istituiti dal Consiglio Nazionale, su
proposta della Presidenza Nazionale. Rispondono al Consiglio Nazionale
e sono coordinati da componenti della Presidenza Nazionale.
TITOLO VI - gli organi di garanzia e controllo
Art. 28
Sono organismi di garanzia e controllo:
il collegio dei garanti;
il collegio dei revisori dei conti.
Art. 29
Il
Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e
di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo
dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi; esso ha il
compito di:
interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
verificare la conformità degli statuti dei comitati, come da art.13;
dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
L'iniziativa
del collegio dei garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso
di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei
Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla
richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria.
Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di
ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.
Nel
caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione
del collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle controversie
che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.
Il
Collegio Nazionale dei Garanti è formato da sette componenti effettivi
e tre supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano
acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo
associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico,
non facenti parte di organismi direttivi di pari livello: essi eleggono
al loro interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Garanti,
oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le
funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai collegi dei garanti
dei livelli sottordinati.
I componenti del Collegio Nazionale dei garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale.
In
materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole
democratiche, il collegio nazionale dei garanti si attiva autonomamente
ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio
Nazionale.
Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.
Al
Collegio Nazionale dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg
dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli
Organismi dirigenti nazionali.
Art. 30
Il collegio dei
revisori dei conti è organo di verifica e controllo amministrativo,
presente in ogni livello organizzativo dell'associazione ed è eletto
nei rispettivi congressi;
Ha il compito di:
esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
presentare al consiglio nazionale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario.
Il
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti
effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di
organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata
esperienza in campo amministrativo e contabile: il Collegio elegge al
proprio interno un Presidente.
I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale.
TITOLO VII - Patrimonio, risorse, amministrazione
Art. 31
Il
patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente,
stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle
finalità sociali.
Esso è costituito da:
beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
eccedenze degli esercizi annuali;
erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Art. 32
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
i contributi pubblici e privati;
ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
Art. 33
L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La Presidenza Nazionale predispone:
- Il
documento economico di previsione, che deve essere discusso ed
approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere
prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento,
adottando criteri di esercizio provvisorio.
- il rendiconto
economico e finanziario con una relazione illustrativa, che deve essere
approvato dal Consiglio Nazionale entro 4 mesi dal termine
dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista ulteriore
deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.
- Il
rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi
ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le
poste rettificative che consentano di determinare la competenza
dell'esercizio.
- Il Consiglio Nazionale approva i piani pluriennali di investimento.
Art. 34
L'Associazione si dota di un Regolamento Amministrativo.
Art. 35
Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
TITOLO VIII- norme finali e transitorie
Art. 36
In
deroga a quanto previsto nell'art. 24 in merito alla rappresentanza di
genere, ai fine della composizione del Consiglio Nazionale, qualora le
condizioni attuali non ne consentano la immediata applicazione, gli
organismi dirigenti nazionali sono impegnati al raggiungimento
dell'obiettivo previsto, anche attraverso gli strumenti della
cooptazione e della sostituzione. Essi sono altresì impegnati a
sviluppare nel corso del mandato Congressuale politiche attive che
favoriscano il miglior equilibrio di genere.
Art.37
Lo
scioglimento dell'ARCI può essere deliberato, con la maggioranza dei
3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente
convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione
nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni
senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a
quelle dell'ARCI, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità
stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in
armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs.460/97.
Art. 38
L'ARCI
aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini
statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i
soci individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla
Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli
elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della
Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, le
Associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del
riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite
(D.Lgs del 2/8/67 Ministero degli Interni).
Art. 39
Il
"logo" e la denominazione dell'ARCI sono suo patrimonio, così come la
sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei
colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la
scritta ARCI, e come tali alla stessa L'ARCI ne è demandato l'uso in
via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto
associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed
immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.
Art. 40
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.
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